
È notizia recente l’entrata in vigore del D.M. 663/2025, che apporta interessanti modifiche all’originario Decreto CER, n. 414 del 7 dicembre 2023. Scopriamo insieme le principali novità e le opportunità da non lasciarsi sfuggire 😉
Chi può beneficiarne?
Le Comunità Energetiche, introdotte per la prima volta in Italia dal Decreto Milleproroghe 162/2019, sono associazioni di cittadini, enti locali, piccole e medie imprese che si uniscono con l’obiettivo di condividere energia rinnovabile. Se hai letto il nostro ultimo articolo, saprai già tutto in merito 😉 https://kataclima.com/comunita-energetiche-rinnovabili-entra-a-farne-parte/.
Il D.M. 414/2023, ormai noto come Decreto CER, includeva al suo interno anche la possibilità di finanziare nuovi impianti tramite fondi PNRR. Le risorse erano tuttavia in origine destinate soltanto a configurazioni realizzate in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il nuovo DM ha esteso la platea dei beneficiari, andando ad includere tutti i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
Lo sportello GSE per la presentazione delle domande è aperto dal giorno 08/04/2024 e sarà chiuso improrogabilmente il 30/11/2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 €.
Spese ammissibili e importi massimi
Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile, definita sulla base delle seguenti soglie:
- 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW per impianti di potenza compresa tra 20 kW e 200 kW;
- 1.100 €/kW per impianti dai 200 kW ai 600 kW;
- 1.050 €/kW per impianti superiori a 600 kW (fermo restando il limite massimo di 1 MW).
Il contributo può essere richiesto a copertura delle seguenti spese:
- realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (moduli, inverter, quadri, strutture ed apparecchiature varie);
- fornitura e posa in opera di sistemi di accumulo;
- opere edili strettamente necessarie all’esecuzione dell’intervento;
- connessione alla rete elettrica;
- studi di prefattibilità;
- spese di progettazione, direzione lavori e sicurezza;
- collaudi e consulenze tecnico-amministrative.
Le ultime tre voci risultano finanziabili nella misura massima del 10% dell’importo totale ammesso. Fatta eccezione per i costi propedeutici alla presentazione della domanda, tutti i pagamenti devono essere sostenuti successivamente all’avvio dei lavori.
Requisiti degli impianti
Sono ammessi al riconoscimento del contributo gli impianti che soddisfano i seguenti requisiti:
- la potenza nominale massima non risulta superiore a 1 MW;
- l’avvio dei lavori è successivo alla data di presentazione della domanda di contributo;
- i lavori di realizzazione dell’impianto dovranno essere completati entro il 30/06/2026;
- l’entrata in esercizio dovrà avvenire entro 24 mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31/12/2027.
Questi ultimi due punti rappresentano una significativa novità del recente DM: in precedenza, il vincolo temporale imposto era che l’impianto dovesse entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30/06/2026. Visti i tempi incerti e non direttamente controllabili richiesti dal Gestore di rete per la connessione degli impianti, la definizione di una prima scadenza svincolata dal parallelo con la rete elettrica rappresenta un’assoluta miglioria.
Impatto sulla tariffa premio
In tutti i casi in cui è prevista l’erogazione di un contributo in conto capitale (anche se di altra natura), la tariffa premio riconosciuta all’energia condivisa viene decurtata di un fattore F secondo la formula di seguito mostrata:
TP conto capitale = TP × (1 – F)
con F che assume valori compresi tra:
- 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo;
- 0,50, nel caso di contributo massimo del 40%.
In sostanza, nel caso in cui la domanda venga accolta con il riconoscimento del 40% delle spese (il massimo erogabile), la tariffa premio verrà dimezzata.
Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali, enti religiosi, enti del terzo settore, enti di protezione ambientale e persone fisiche.
L’estensione alle persone fisiche dell’esonero alla decurtazione della tariffa premio è un’altra significativa novità dell’ultimo aggiornamento legislativo, seppur ne siano state invece escluse le autorità locali (in precedenza incluse).
Riepilogo
Riepiloghiamo a questo punto in una semplice tabella le principali novità apportate dal Decreto 663/2025 rispetto a quello precedentemente in vigore.
Requisito | D.M. 414/2023 | D.M. 663/2025 |
Popolazione massima dei comuni [abitanti] | 5.000 | 50.000 |
Scadenza | Entrata in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione |
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Soggetti esenti dalla decurtazione della tariffa premio | Enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale | Enti territoriali, enti religiosi, enti del terzo settore, enti di protezione ambientale e persone fisiche |
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