5 punti critici sul nuovo sistema di riconoscimento del prezzo del carbonio nel CBAM

La Commissione Europea ha pubblicato la bozza dell’atto di implementazione su come riconoscere il prezzo del carbonio pagato nei Paesi terzi nell’ambito del CBAM.

Il documento è ancora in fase di consultazione e la Commissione sta raccogliendo evidenze e commenti dagli stakeholder, ma il messaggio politico e tecnico è già chiaro: l’UE vuole evitare il doppio pagamento del carbonio, seppure a condizioni molto rigorose.

Il testo può essere consultato qui:
European Commission – CBAM carbon price paid in a third country

1. La vera sfida del CBAM non è più soltanto misurare le emissioni: è dimostrare i pagamenti

La logica del nuovo meccanismo è semplice in teoria: se un produttore ha già pagato un prezzo del carbonio nel proprio Paese di origine, l’importatore europeo potrà dedurlo parzialmente dai certificati CBAM da restituire.

Ma nella pratica, questo trasforma il CBAM in un sistema di contabilità climatica altamente auditato, in cui non basta più dichiarare le emissioni: ora sarà anche necessario dimostrare, documentare e verificare come quel carbonio sia stato effettivamente pagato.

2. La regola del “no double counting” e la flessibilità del 5%

Uno degli aspetti tecnicamente più rilevanti della bozza è la tolleranza del 5% rispetto alle differenze tra il sistema del carbonio del Paese di origine e l’ambito delle emissioni coperto dal CBAM.

La Commissione Europea riconosce implicitamente che i sistemi MRV e i meccanismi del carbonio al di fuori dell’UE non sono identici al modello europeo. Per questo motivo, la bozza consente piccole differenze tra:

  • le emissioni coperte dal meccanismo nazionale del carbonio; e
  • le emissioni che il CBAM considera nel proprio ambito di applicazione.

In pratica, ciò significa che un sistema nazionale non deve replicare perfettamente l’EU ETS affinché il carbonio pagato possa essere riconosciuto.

Per esempio:

  • alcuni sistemi possono coprire ulteriori gas serra;
  • includere diverse fonti di emissione;
  • oppure applicare metodologie MRV parzialmente differenti.

Finché tali differenze restano limitate (fino al 5%), la Commissione sembra disposta ad accettare un’equivalenza funzionale.

La flessibilità si applica specificamente alle differenze strutturali tra sistemi regolatori, non a errori di calcolo o alla mancanza di evidenze verificabili.

3. Il limite del 10% per i crediti internazionali: l’UE privilegia la riduzione reale, non gli offset

La bozza limita fortemente l’uso di crediti internazionali come gli ITMOs (Articoli 6.2 e 6.4 dell’Accordo di Parigi).

Potrebbe essere riconosciuto soltanto fino al 10% delle emissioni verificate tramite questo tipo di crediti. Qualsiasi eccedenza avrebbe valore zero ai fini del CBAM.

Il messaggio è netto: l’UE vuole privilegiare una reale decarbonizzazione industriale all’interno degli impianti produttivi, senza dipendere eccessivamente da compensazioni esterne.

Per gli esportatori latinoamericani, questo implica che disporre di un portafoglio di offset probabilmente non sarà sufficiente. La competitività futura dipenderà sempre più dall’intensità carbonica effettiva dei processi produttivi.

4. Non tutti i sussidi riducono il “carbon price paid”

Un altro punto tecnicamente molto interessante riguarda il trattamento degli incentivi o dei rimborsi concessi dai governi nazionali.

In linea di principio, qualsiasi rimborso o compensazione statale ridurrebbe il prezzo del carbonio effettivamente pagato. Tuttavia, la bozza introduce un’eccezione fondamentale:

se i ricavi del meccanismo del carbonio vengono reinvestiti direttamente nella decarbonizzazione dell’impianto, e il sistema è trasparente, pubblico e di applicazione generale, allora tali incentivi potrebbero non essere considerati una compensazione deducibile.

Questo apre una discussione molto rilevante per i Paesi latinoamericani che stanno progettando tasse sul carbonio o ETS nazionali: l’architettura del sistema conta tanto quanto il prezzo stesso.

5. Il vero rischio finanziario sarà la mancanza di dati verificabili

Probabilmente l’aspetto più critico della bozza è il livello di evidenza richiesto.

Per ottenere una deduzione CBAM, l’importatore dovrà presentare report verificati in modo indipendente sul prezzo del carbonio effettivamente pagato.

In assenza di dati, certificazioni o sufficiente tracciabilità, la Commissione potrà applicare “default carbon prices”.

E qui sta il punto chiave: tali valori predefiniti saranno probabilmente economicamente sfavorevoli.

In altre parole, la trasparenza dei dati sta diventando un vantaggio competitivo diretto all’interno delle catene globali di approvvigionamento.

Non basta più avere basse emissioni di carbonio: bisognerà poterlo dimostrare in modo auditabile.

Conclusione

Il CBAM si sta evolvendo rapidamente da meccanismo ambientale a sistema finanziario-regolatorio globale.

Le imprese che riusciranno a costruire sistemi solidi di MRV, tracciabilità ed evidenze verificabili avranno un enorme vantaggio competitivo nell’accesso al mercato europeo.

Quelle che non lo faranno probabilmente dovranno affrontare costi crescenti, incertezza normativa e perdita di competitività nelle esportazioni.

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