Il miglioramento continuo nel sistema europeo di emission trading

Tra le novità introdotte dal Regolamento UE 601/2012 (in seguito denominato con la sigla MRR) concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra vi è il “principio di miglioramento continuo”. Stando a quanto prescritto dal MRR sono da considerarsi opportunità di miglioramento sia le eventuali modifiche derivanti dalle revisioni periodiche del piano, sia le raccomandazioni indicate nel rapporto di verifica. Infatti, il regolamento MRR impone a gestori e operatori aerei di:

  • tenere conto delle raccomandazioni contenute nelle relazioni di verifica predisposte ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE nelle loro successive attività di monitoraggio e comunicazione, ai sensi dell’Art. 9;

  • verificare “periodicamente se il piano di monitoraggio riflette la natura e il funzionamento dell’impianto o dell’attività di trasporto aereo e se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio” , ai sensi dell’Art. 14.

 

Individuate le eventuali azioni di miglioramento da apportare alla metodologia di monitoraggio, il gestore, o l’operatore aereo, deve comunicare come e quando intende prenderle in carico secondo l’art. 69; successivamente il piano di montoraggio dovrà essere aggiornato ai sensi del comma 2 dell’articolo 14. Le eventuali discrepanze della metodologia di monitoraggio con quanto prescritto dal regolamento e le eventuali opportunità di miglioramento devono essere prese in carico aggiornando il piano di monitoraggio.

 

Il MRR distingue due diverse tipologie, con scadenze che possono essere differenziate:

 

“Comunicazione sui miglioramenti”

 

Il MRR introduce all’art. 69 la “Comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio”. Tale comunicazione deve descrivere le modifiche che il gestore o l’operatore aereo intende apportare alla metodologia di monitoraggio per dar seguito a raccomandazioni e ad azioni di miglioramento.

La “comunicazione”, ai sensi dell’art 69 comma 1, riguarda le azioni di miglioramento individuate dal gestore o dall’operatore aereo a valle della verifica periodica interna della metodologia di monitoraggio. Vengono fissati, dal medesimo comma, i termini entro i quali deve essere presentata la “comunicazione” sulla base della categoria dell’impianto; nello specifico i termini valgono:

  • per un impianto di categoria A ogni quattro anni;

  • per un impianto di categoria B ogni due anni;

  • per un impianto di categoria C ogni anno.

 

L’art. 69 fissa ai commi 2 e 3 i contenuti minimi della “comunicazione” che riguardano principalmente:

  • comma 2, nel caso in cui il gestore o l’operatore aereo non applichi i livelli richiesti deve spiegare perchè non è tecnicamente o economicamente realizzabile l’applicazione dei livelli; se si verifica il caso in cui le misure necessarie per l’applicazione di tali livelli siano divenute realizzabili, il gestore comunica all’autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, specificando tempi e azioni richieste;

  • comma 3, se viene applicata la metodologia di monitoraggio alternativa, il gestore o l’operatore aereo deve spiegare perché non è possibile, tecnicamente o economicamente, applicare almeno il livello 1 ai flussi di maggiore e minore entità;  se in un secondo momento l’applicazione almeno del livello 1 diventasse realizzabile, il gestore comunica all’autorità competente le modifiche da apportare al piano di monitoraggio, specificando tempi e azioni richieste;

 “Relazione”

Ai sensi del comma 4 dell’art. 69, il gestore redige la “relazione” nel caso in cui “la relazione di verifica predisposta in sede della verifica annuale indica la presenza di non conformità rilevanti oppure contiene raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti”. Per quanto riguarda i contenuti della “relazione”, lo stesso comma specifica che il documento deve riportare con quali azioni e tempi il gestore ha intenzione di rettificare i rilievi messi in evidenza dal verificatore.

 

“Scadenze”

L’art. 69 del Reg. 601/2012 impone le seguenti scadenze temporali:

  • la “relazione”  deve essere inviata all’Autorità Competente “entro il 30 giugno dell’anno in cui la relazione di verifica è stata redatta dal responsabile della verifica”;

  • per la “comunicazione” è previsto come termine il 30 giugno, con la possibilità di proroga da parte dell’Autorità Competente fino al 30 settembre (come è effettivamente avvenuto in Italia nel 2014).

 

Dettagli operativi per il 2014

In data 20 giugno 2014 il Comitato ha approvato la Deliberazione 20/2014 riguardo le “Modalità per la comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio ai sensi dell’articolo 69 del regolamento 601/2012 per gli impianti stazionari”. In delibera vengono specificati i termini ultimi per gli adempimenti di comunicazione dei miglioramenti, in particolare:

  • la “relazione” deve essere inviata entro il 30 giugno obbligatoriamente per tutti gli impianti, ad esclusione degli impianti a basse emissioni che dovranno dare comunicazione solo in caso in cui siano presenti non conformità nella dichiarazione di verifica dell’anno in corso;

  • il termine  per la “comunicazione”, per l’anno 2014, è stato prorogato al 30 settembre 2014.

 

 

Contestualmente all’approvazione della Delibera 20/2014 è stato pubblicato il “Modulo n. 7: comunicazione sui miglioramenti per gli impianti stazionari” in lingua italiana. Il modulo 7 consiste in una cartella di lavoro Excel con alcuni campi disattivabili, che permettono di selezionare quale sezione utilizzare, a seconda che si stia compilando la “relazione” oppure la “comunicazione”.

Il modulo debitamente compilato deve essere sottoscritto entro il termine con firma digitale del gestore dell’impianto e trasmesso all’AC secondo le modalità specificate.

A valle della pubblicazione della Delibera 20/2014 sono rimasti alcuni punti non chiari. Innanzitutto, considerate le scadenze dell’art. 69 comma 1, non è stato chiarito se la “comunicazione” sia da ritenersi obbligatoria, per l’anno 2014, solamente per gli impianti in categoria C o anche per gli impianti in B. Dalle indicazioni informali risulta l’obbligo sia per gli impianti in classe B che C. Per gli impianti in categoria A sarebbe esplicitamente esclusa la scadenza, vista la frequenza dei 4 anni.

Per quanto riguarda la “relazione” sembra che vadano comunicate le azioni per le raccomandazioni e per le non conformità, rilevanti e non. Infatti, la versione inglese dell’ art. 69 comma 4 del Reg. 601/2012 riporta quanto segue:

 

“Where the verification report established in accordance with Regulation (EU) No 600/2012 states outstanding non- conformities or recommendations for improvements, in accordance with Articles 27, 29 and 30 of that Regulation […]”

 

nella traduzione italiana è stata introdotta erroneamente la dicitura:

 

“Se la relazione di verifica predisposta conformemente al regolamento (UE) n. 600/2012 indica la presenza di non conformità rilevanti oppure contiene raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti ai sensi degli articoli 27, 29 e 30 del suddetto regolamento […]” ,

 

al posto di:

 

“Se la relazione di verifica predisposta conformemente al regolamento (UE) n. 600/2012 indica la presenza di non conformità oppure contiene raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti ai sensi degli articoli 27, 29 e 30 del suddetto regolamento […]”.

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