
Scambio sul Posto: in cosa consiste?
In vigore dal 2005, lo Scambio Sul Posto (SSP) ha rappresentato negli anni recenti la principale forma di incentivazione degli impianti fotovoltaici residenziali.
La sua forza risiede nel fatto di consentire l’impiego della rete elettrica come strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata: lo SSP consente di compensare l’elettricità prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Si parla di compensazione perché tutta l’energia prelevata viene pagata normalmente al proprio fornitore (liberi di sceglierlo sul mercato libero!); semestralmente il GSE (Gestore dei Servizi Energetici, con cui si è stipulato un contratto al momento dell’entrato in esercizio dell’impianto) provvederà ad un rimborso proporzionale alla quota di energia “scambiata”, ossia immessa e ripresa. Quando? Ad esempio un impianto avviato a gennaio 2025 che attivi lo Scambio Sul Posto riceverà due acconti a giugno e novembre 2025, con un saldo a giugno 2026. Ma vediamo i dettagli!
Di seguito uno schema esemplificativo:
Nel periodo di riferimento (ad esempio un anno), l’utente ha prodotto 4.000 kWh di elettricità dal proprio impianto, impiegandone 1.460 kWh (autoconsumata) e cedendone dunque alla rete 2.540 kWh (immessa).
Il consumo annuo dell’abitazione è stato però di 2.500 kWh (consumata), quindi è stato necessario richiedere alla rete 1.040 kWh (prelevata). L’energia “scambiata“, pari al valore più basso tra “immessa” e “prelevata”, è dunque 1.040 kWh.
L’utente pagherà in bolletta come solitamente fatto tutti i 1.040 kWh prelevati, ma riceverà poi un rimborso calcolato sulla base della quantità di energia scambiata (in questo caso identica).
L’importo spettante dipenderà, oltre che dai kWh scambiati, dall’andamento del mercato elettrico, i cui prezzi sono differenti tra prelievo e immissione.
I 1.500 kWh ceduti alla rete e non più richiesti (in verde scuro) costituiscono la cosiddetta “eccedenza”, di cui parleremo a breve.
Tempistiche e pagamenti
I pagamenti erogati dal GSE sono di due tipologie:
- In acconto, emesso semestralmente
- In conguaglio, emesso su base annuale.
Nel dettaglio:
- Il contributo in acconto del primo semestre viene pubblicato entro il 15 maggio di ciascun anno per le convenzioni che risultano attive al 31 marzo. L’erogazione viene effettuata entro il mese di giugno.
- Il contributo in acconto del secondo semestre viene pubblicato entro il 15 ottobre di ciascun anno per le convenzioni che risultano attive al 30 settembre. Il pagamento viene effettuato entro il mese di novembre.
- Il contributo di conguaglio viene pubblicato entro il 15 maggio dell’anno “n+1″, con riferimento dell’anno di competenza “n”. L’erogazione viene poi effettuata entro il 30 giugno.
Ad esempio, un impianto entrato in esercizio a gennaio 2023 avrà i seguenti step di pagamento:
Anno di riferimento |
Primo acconto |
Secondo acconto |
Conguaglio |
2023 |
Giugno 2023 |
Novembre 2023 |
Giugno 2024 |
2024 |
Giugno 2024 |
Novembre 2024 |
Giugno 2025 |
2025 |
Giugno 2025 |
Novembre 2025 |
Giugno 2026 |
Valorizzazione delle eccedenze
Si definisce “eccedenza” la differenza positiva tra l’energia immessa in rete e quella prelevata. Tale quantità rimane al di fuori delle remunerazioni dello Scambio Sul Posto e deve essere gestita separatamente.
Ogni anno in cui si accumula un’eccedenza si va a determinare un compenso, che può essere:
- Riportato a credito per gli anni successivi,
- Corrisposto in liquidazione.
In automatico la gestione delle eccedenze è a credito, ma ogni utente può scegliere l’erogazione in liquidazione entro il 31/01 dell’anno “n+1” per le competenze dell’anno “n” (quindi entro il 31/01/2025 per le eccedenze maturate nel 2024).
Vediamo adesso le differenze tra le due modalità.
Valorizzazione “a credito” delle eccedenze
In tal caso, le eccedenze vengono calcolate ed erogate assieme al conguaglio annuale. Il credito dell’anno “n-1” (es. 2023) viene però corrisposto soltanto se nell’annualità di riferimento del conguaglio (es. 2024) il prelievo di energia è stato superiore all’immissione (quindi soltanto se non ho maturato altre eccedenze).
In caso contrario, le eccedenze continueranno ad essere portate a credito fino a che non ci sarà un anno idoneo.
Valorizzazione “in liquidazione” delle eccedenze
Qualora si abbia maturato un’eccedenza nell’anno “n-1” (es. 2023) ed entro il 31/01/2024 si avesse scelto l’opzione della liquidazione, tutto l’importo maturato verrà pagato entro il mese di giugno dell’anno “n” (2024), a prescindere dai consumi registrati in quell’anno.
Unica novità significativa è che i proventi delle eccedenze in liquidazione (non quelli di gestione a credito e SSP in acconto/conguaglio) sono equiparati a una vera e propria vendita di energia e dunque costituiscono reddito, da comunicare in fase di dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.