Il 21 novembre 2014 è stata pubblicata la delibera 574/2014/R/eel (Disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale) da parte dell’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico). Attesa ormai da qualche tempo, la delibera definisce sia le modalità di accesso e di utilizzo della rete pubblica nel caso di sistemi di accumulo di energia elettrica, sia le misure dell’energia elettrica necessarie per la corretta erogazione di incentivi che favoriscano i sistemi di accumulo. Questo provvedimento segue il documento per la consultazione 613/2013/R/eel (di fine 2013) e sarà completato con l’aggiornamento delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 che definiranno i requisiti tecnici necessari per poter prestare servizi di rete.
La delibera parte dalla considerazione che un sistema di accumulo possa essere utilizzato per:
- erogare servizi di rete;
- contenere gli sbilanciamenti (soprattutto se combinati con impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili) e i picchi di prelievi di energia elettrica;
- massimizzare l’autoconsumo sfruttando gli esoneri tariffari attualmente previsti nei casi dei sistemi efficienti di utenza (SEU) e dei sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU).
Definizioni– Il sistema di accumulo, a seconda delle modalità di installazione, può essere considerato come un singolo impianto di produzione o come uno dei diversi gruppi di generazione che costituiscono un impianto di produzione:
-sistema di accumulo bidirezionale è un sistema di accumulo che può assorbire energia elettrica sia dall’impianto di produzione che dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
-sistema di accumulo monodirezionale è un sistema di accumulo che può assorbire energia elettrica solo dall’impianto di produzione;
-sistema di accumulo lato produzione è un sistema di accumulo installato, o nel circuito elettrico in corrente continua (eventualmente anche integrato nell’inverter) o nel circuito elettrico in corrente alternata, nella parte di impianto compresa tra l’impianto di produzione e il misuratore dell’energia elettrica prodotta;
-sistema di accumulo post produzione è un sistema di accumulo installato nella parte di impianto compresa tra il misuratore dell’energia elettrica prodotta e il misuratore dell’energia elettrica prelevata e immessa.
Dispacciamento (utilizzo della rete pubblica) – in via transitoria è previsto che i sistemi di accumulo costituiscano un’unità di produzione a se stante (unità di produzione programmabile) o che siano trattati come uno dei gruppi di generazione che, insieme ad altri, costituiscono un’unità di produzione programmabile (o non programmabile in funzione delle caratteristiche degli altri gruppi di generazione).
E’ previsto che il GSE aggiorni le proprie regole tecniche e, in particolare, definisca opportuni algoritmi da utilizzare ai fini della determinazione della quota di energia elettrica che ha diritto agli incentivi. La pubblicazione delle regole tecniche transitorie e successivamente di quelle definitive, saranno emanate entro il 31 marzo 2015 (il regime transitorio sarà valido dall’entrata in vigore della delibera, cioè il primo gennaio).
Le tariffe – La delibera prevede il caso in cui si rende necessario misurare separatamente l’energia elettrica prodotta dagli altri gruppi di generazione di energia elettrica e l’energia elettrica prelevata dalla rete, accumulata, rilasciata e nuovamente immessa in rete dai sistemi di accumulo; pertanto:
-
se l’energia prelevata dalla rete serve solo per l’alimentazione dei sistemi di accumulo dei servizi ausiliari di eventuali impianti di produzione, tali prelievi sono valorizzati sulla base del prezzo zonale orario, senza che siano applicate le tariffe di trasmissione, di distribuzione e gli oneri generali di sistema.
-
se il prelievo di energia elettrica dalla rete sia utilizzato anche per l’alimentazione di unità di consumo, la delibera prevede, oltre all’applicazione delle tariffe di trasmissione, di distribuzione e degli oneri generali, che la relativa valorizzazione avvenga a prezzo unico nazionale (con l’unica eccezione dei sistemi connessi alle reti di alta e altissima tensione).
Accumulo e Fotovoltaico – emerge la possibilità di integrare un sistema di accumulo anche a impianti fotovoltaici o termodinamici già incentivati (purché non con il primo Conto Energia), con la necessità di aggiungere un misuratore di energia bidirezionale solo nel caso in cui il sistema di accumulo sia bidirezionale (ovvero possa accumulare anche dalla rete e non solo dall’energia prodotta dall’impianto locale) e sia posto a monte del misuratore di produzione.Viene però precisato che l‘installazione di sistemi di accumulo non è operativamente compatibile con gli incentivi previsti dai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 nel caso di impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto (art 6.1 e 6.2 della delibera).
Gli impianti non incentivati che aderiscono al regime di scambio sul posto non necessitano del misuratore aggiuntivo (art 7.1). Nel caso di impianti non incentivati che aderiscono al regime di ritiro dedicato, si ha necessità del predetto misuratore dell’energia accumulata ed erogata dal sistema di accumulo, solo nel caso in cui si benefici dei prezzi minimi garantiti (art 7.2 e 7.3).