2018-04-24 Fondo per la modernizzazione.

Il 27 febbraio 2018 il Consiglio ha approvato formalmente la riforma del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell’UE per il periodo dopo il 2020.

Tra le novità della Direttiva (UE) 2018/410, che aggiorna la Direttiva 2003/87, vi è l’istituzione del Fondo per la modernizzazione ed il Fondo per l’Innovazione.

 

La Commissione ha introdotto questi finanziamenti per contribuire a migliorare i sistemi energetici degli Stati membri a basso reddito e un “fondo di innovazione” per sostenere le energie rinnovabili, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e i progetti sull’innovazione a basse emissioni. Gli eurodeputati hanno inoltre approvato delle regole più severe per i finanziamenti Ue, «che non potranno più andare a progetti industriali alimentati a carbone, ad eccezione dei sistemi di teleriscaldamento negli Stati membri più poveri».

 

In merito al Fondo per la modernizzazione, la nuova normativa prevede che:

  1. il fondo sostiene gli investimenti in tal senso per gli Stati membri il cui PIL pro capite è inferiore al 60% della media UE del 2013 e per quei paesi il cui PIL pro capite è inferiore al 30% della media UE del 2013 ad eccezione degli impianti per la produzione di energia che usano combustibili fossili (tra i quali ricadono a titolo di esempio Repubblica ceca, Polonia, Romania, Croazia).
  2. il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all’asta per istituire il fondo per la modernizzazione dei sistemi  energetici di determinati Stati membri;
  3. i proventi delle aste ( di cui al punto 2) sono suddivisi come riportato nell’allegato II ter <<Distribuzione dei finanziamenti del fondo per la modernizzazione fino al 31 dicembre 2030>>.
  4. Minimo il 70% delle risorse del fondo sono destinate a migliorie nei seguenti ambiti:
    • Energia rinnovabile;
    • Miglioramento dell’efficienza energetica (ove non siano usati combustibili fossili solidi);
    • Stoccaggio dell’energia e modernizzazione delle reti energetiche (fra cui reti di teleriscaldamento, reti per la trasmissione di energia elettrica, interconnessioni fra gli stati membri);
    • Favorire il reimpiego, la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori;
    • L’istruzione;
    • Ricerca di lavoro e start-up;
    • Efficienza energetica nei settori: Edilizia, trasporti, agricoltura, rifiuti.
  5. Le figure coinvolte in tale fondo saranno:
    • Stati membri interessati;
    • Comitato per il fondo: costituito da un rappresentante di ciascun Stato membro interessato;
    • BEI: Banca Europea degli Investimenti;
    • Il progetto da finanziare dovrà essere sottoposto all’analisi del Comitato e della BEI. Se il progetto sarà Approvato dalla BEI, lo Stato membro potrà rilasciare i fondi.
  6. Entro il 30 settembre 2019 lo Stato membro interessato notificata alla Commissione i rispettivi quantitativi di quote da utilizzare (come previsto dalla normativa).

 

Il recepimento della Direttiva è previsto entro e non oltre il 09 ottobre 2019, pertanto in base a come ciascun Stato membro recepirà la direttiva potranno variare le casistiche e le modalità di richiesta del finanziamento per gli Stati membri interessati.

 

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