Al 27 ottobre 2025, l’Italia non ha ancora completato il recepimento della Direttiva (UE) 2023/1791 in una legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La scadenza per il recepimento era l’11 ottobre 2025. E’ però presente in rete uno schema del decreto legislativo.
Il panorama normativo italiano relativo all’efficienza energetica è in attesa di una riforma significativa. Attualmente, la discussione si concentra sullo Schema di decreto legislativo che mira ad attuare la Direttiva (UE) 2023/1791 (che rifonde la Direttiva 2012/27/UE), stabilendo un nuovo quadro di misure per promuovere e migliorare l’efficienza energetica. Questo schema normativo pone l’efficienza energetica “al primo posto” (Energy Efficiency First).
Poiché si tratta di uno schema di decreto legislativo ancora in fase di approvazione preliminare (come evidenziato dalle menzioni di pareri da acquisire e date di adozione ancora da definire), le disposizioni seguenti rappresentano le novità previste, qualora il decreto venisse approvato nella forma attuale.
Nuove Soglie e Obblighi per le Imprese
Lo schema di decreto introduce obblighi specifici per le imprese, distinguendole in base al loro consumo medio di energia finale, calcolato come media della somma dei consumi di tutti i vettori energetici nei tre anni precedenti.
| Categoria di Impresa | Consumo Medio di Energia Finale (Calcolato sui 3 anni precedenti) | Obbligo Previsto | Decorrenza dell’Obbligo |
| Imprese ad Alto Consumo | Superiore a 85 TJ | Adottare e mantenere un sistema di gestione dell’energia certificato (che includa un’analisi energetica conforme all’Allegato III) | Entro l’11 ottobre di ogni anno, a decorrere dal 2027 |
| Imprese a Consumo Medio | Superiore a 10 TJ e inferiore o uguale a 85 TJ | Redigere una diagnosi energetica conforme all’Allegato III (se non adottano un sistema di gestione dell’energia) | Entro l’11 ottobre di ogni anno, a decorrere dal 2026 |
La diagnosi energetica, se redatta, avrebbe una validità di quattro anni. Le imprese che dispongono già di una diagnosi valida alla data dell’11 ottobre 2026 inizieranno il nuovo ciclo dalla scadenza della stessa.
Le imprese soggette all’obbligo, o quelle che adottano un sistema di gestione ambientale certificato che includa un’analisi energetica, dovranno anche elaborare un piano d’azione per l’attuazione degli interventi identificati, se tecnicamente ed economicamente fattibili. Tale piano e il relativo tasso di attuazione dovranno essere resi pubblici, rispettando la riservatezza.
Requisiti e Esecutori delle Diagnosi
Il testo definisce la diagnosi energetica come una procedura sistematica volta a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico e a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici.
I requisiti minimi per le diagnosi energetiche, stabiliti nell’Allegato III dello schema:
- Devono basarsi su dati operativi aggiornati, misurati e tracciabili relativi al consumo di energia.
- I dati di consumo devono essere raccolti a seguito di un monitoraggio di almeno 12 mesi, a meno che non si possa dimostrare che un periodo inferiore sia ugualmente rappresentativo.
- Devono, ove possibile, basarsi sull’analisi del costo del ciclo di vita (invece di semplici periodi di ammortamento) per tenere conto dei risparmi a lungo termine.
- Devono identificare misure di efficienza energetica e valutarne la fattibilità economica per l’uso o la produzione di energia rinnovabile.
Le diagnosi energetiche dovranno essere eseguite e sottoscritte con firma digitale da soggetti certificati da organismi accreditati secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. L’Esperto in Gestione dell’energia (EGE) è la figura prevista per l’esecuzione delle diagnosi.
Inoltre, se l’impresa soggetta a diagnosi si trova in prossimità di reti di teleriscaldamento o impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi deve includere una valutazione della fattibilità tecnica ed economica per l’utilizzo del calore cogenerato o per il collegamento alla rete.
È importante sottolineare che queste disposizioni sono contenute nello Schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 2023/1791, e diverranno effettive solo dopo la sua approvazione finale e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.