2014-07-09 Pubblicato l’aggiornamento dell’allegato VII del Reg. 601/2012 sul monitoraggio della CO2

Il 9 luglio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 743/2014, che aggiorna e sostituisce l’allegato VII del 601/2012 relativo alle frequenze minime delle analisi per gli impianti sottoposti al sistema europeo di scambio delle emissioni di gas serra. Infatti, l’articolo 35 comma 1 del regolamento 601/2012 prevede che l’allegato VII debba essere aggiornato regolarmente e fissa la prima revisione entro 2 anni dall’entrata in vigore dello stesso.
Le novità introdotte con il nuovo allegato VII riguardano principalmente :

  • aggiornamento della voce “gas di processo, gas misti di raffineria, gas di cokeria, gas di altoforno, gas di convertitore” con la voce “altri gas, in particolare gas di sintesi o gas di processo come gas misti di raffineria, gas di cokeria, gas di altoforno, gas di convertitore”;
  • aggiornamento della voce “altri combustibili” con frequenza minima delle analisi ogni 10.000 t di combustibile e almeno 4 volte l’anno;
  • riduzione della frequenza delle analisi di “rifiuti solidi non trattati” da ogni 5.000 t e 6 volte l’anno a ogni 5.000 t e almeno 4 volte l’anno;
  • eliminazione della voce “altri flussi in entrata e uscita nel bilancio di massa”;
  • alla voce “altri materiali” viene specificato “prodotto primario, intermedio e finale”, mantenendo invariate le frequenze minime di analisi.

Visualizza qui la versione integrale del Regolamento

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