Vendita di energia rinnovabile e dichiarazione dei redditi

Se hai un impianto fotovoltaico – o qualsiasi altra fonte rinnovabile – avrai senz’altro sentito parlare di Scambio sul Posto e Ritiro Dedicato: entrambi hanno rappresentato (e continuano a farlo) le principali forme di remunerazione dell’energia elettrica rinnovabile non autoconsumata e dunque ceduta alla rete.

Forse non saprai invece che le somme provenienti dalla vendita di energia elettrica potrebbero contribuire alla definizione del reddito del produttore; vediamo brevemente quando:

  • Il Ritiro Dedicato (RID) consiste in una vera e propria vendita di energia e dunque costituisce sempre reddito;
  • Lo Scambio sul Posto (SSP) crea reddito soltanto quando viene richiesta la cosiddetta “liquidazione delle eccedenze” (per sapere di cosa si tratta, leggi il nostro ultimo articolo: https://kataclima.com/scambio-sul-posto-modalita-e-tempistiche/).

Modalità di comunicazione in dichiarazione dei redditi

I proventi derivanti dell’energia venduta alla rete costituiscono redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (“redditi diversi” di cui all’art. 67, comma 1, lettera i, del TUIR) e vanno dunque inseriti nella propria dichiarazione. Nello specifico:

  • Nel caso di modello 730, vanno comunicati mediante il quadro D, rigo D5;
  • Nel caso di modello Redditi PF, la zona idonea è invece il quadro RL, rigo RL14.

L’inserimento non è automatico e le somme da indicare possono essere reperite dal proprio profilo GSE, accedendo al servizio di pertinenza (RID o SSP) e quindi alla sezione “pagamenti e fatture”. Nel caso di liquidazione delle eccedenze, il GSE – sempre dalla propria area personale – mette a disposizione una vera e propria certificazione delle eccedenze ricevute, da scaricare e allegare alla dichiarazione.

Novità per la dichiarazione 2025

Con recente decreto del 21/01/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/01/2025, il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha stabilito che il GSE dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate i ricavi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili di ciascun utente.

In particolare, il GSE dovrà comunicare, in riferimento ai soli impianti con potenza fino a 20 kW:

  • L’ammontare dei guadagni erogati nell’anno solare precedente a persone titolari di SSP e che hanno richiesto la liquidazione delle eccedenze;
  • L’ammontare dei guadagni erogati nell’anno solare precedente per servizi differenti dallo SSP.

Tempistiche

Diviene necessario sottolineare che non tutti gli utenti beneficeranno immediatamente di tale semplificazione. Il comma 2 del medesimo decreto MEF prevede infatti che le comunicazioni vengano effettuate:

  • A partire dai dati relativi al 2024 nel caso di persone fisiche con SSP;
  • A partire dai dati relativi al 2025 nel caso di condomini con SSP;
  • A partire dai dati relativi al 2025 per tutti gli utenti con RID o altri servizi.

Ne segue che per la prossima ed imminente dichiarazione dei redditi, gli unici contribuenti che non dovranno preoccuparsi di comunicare tali dati saranno le persone fisiche titolari di SSP; per tutte le altre sarà necessario attendere un altro anno e provvedere manualmente per quello corrente.

 

 

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