Il sistema EU ETS stabilisce per ciascun parametro utilizzato nel calcolo delle emissioni uno specifico requisito in termini di accuratezza: tale requisito viene definito “livello di approccio”. Il principio generale è che più un impianto emette, maggiore è l’accuratezza che deve garantire nel monitoraggio delle sue emissioni, con un riflesso sulla precisione degli strumenti di misura, determinazioni analitiche ecc.
I parametri utilizzati per calcolare le emissioni negli approcci basati su calcoli (metodologia standard e bilancio di massa) sono:
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il dato attività;
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il fattore di emissione;
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fattore di ossidazione;
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il valore calorifico netto;
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il fattore di conversione;
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il tenore di carbonio;
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la frazione di biomassa.
Il sistema dei livelli, di cui all’art. 26 del Reg. 601/2012 (a seguire MRR), prevede che i livelli siano definiti in relazione alla categoria di impianto (A, B, C) e di flusso di fonti (maggiore, minore entità o de minimis). In particolare, i livelli richiesti per gli impianti in categoria A e per i flussi di fonti costituiti da combustibili commerciali standard sono sanciti all’AllegatoV_Reg601-2012, in tutti gli altri casi si applicano i livelli all’AllegatoII_Reg601-2012.
Nel caso di flussi di maggiore e minore entità, i gestori di impianti di categoria B o C devono applicare il livello più elevato definito per ciascun parametro, dato attività o fattore di calcolo.
I fattori di calcolo possono essere valori standard oppure possono essere determinati sulla base di analisi di laboratorio, a seconda del livello applicabile. In tale senso, i livelli applicabili per i fattori di calcolo sono tre:
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livello 1: fattori standard e fattori stechiometrici elencati all’allegato VI del MRR;
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livello 2: fattori standard specifici del paese o altri valori cui l’ANC si è espressa positivamente (ad es. inventario nazionale dei GHG o studio PTAI);
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livello 3: analisi di laboratorio ai sensi degli art. 32-35 del MRR.
Tuttavia, esistono delle deroghe a quanto esposto sopra nei casi di:
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flussi di fonti classificati come “de minimis”;
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flussi per i quali il gestore dimostri che l’applicazione dei livelli sopra esposta non risulta tecnicamente realizzabile o comporta costi eccessivamente alti.
In tali casi, il gestore può applicare un livello più basso per gli impianti di categoria C e fino a due livelli più bassi per gli impianti di categoria A e B, mantenendo perlomeno il livello 1.
La versione 1.9 delle FAQ monitoraggio ETS del 6 luglio 2016 riporta, tra le altre cose, alcuni interessanti chiarimenti in merito alla determinazione fattore di emissione mediante analisi di laboratorio di cui all’art. 32-35 del MRR, nei casi in cui il gestore abbia dimostrato che l’applicazione del livello 3 comporta costi eccessivi. Per accedere alle FAQ pubblicate si veda la relativa news (link).
Infatti, al punto “Frequenze di analisi” delle FAQ, il Comitato chiarisce che il gestore deve:
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applicare le frequenze minime di analisi di cui al Regolamento 743/2014, che aggiorna l’allegato VII del MRR;
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nel caso in cui le frequenze comportino costi eccessi, verificare che, applicando frequenze inferiori, sussista ancora tale condizione;
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verificare che applicando la frequenza di 1 analisi/anno ai sensi degli art. 32-35 del MRR.
Alla luce di quanto detto, le FAQ stabiliscono che il gestore debba necessariamente applicare la frequenza che non comporta costi eccessivi, anche riducendola a 1 analisi/anno. Viceversa, il gestore è autorizzato ad applicare un livello inferiore qualora 1 sola analisi/anno comporti ancora “costi eccessivi”. In tali casi, il gestore dovrà sottoporre al vaglio del Comitato una metodologia di monitoraggio alternativa per i flussi in questione.